Art. 2.
(Deposito dello statuto e
personalità giuridica).

      1. È fatto obbligo ai cittadini chi si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui all'articolo 1. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito acquista la personalità giuridica di diritto privato.